Titolo: Illegittima l’iscrizione ipotecaria della casa: Equitalia condannata a pagare le spese processuali.
Data: 25/11/2014 Fonte: Antonella Margarito - Il Nuovo Quotidiano
Questa news è stata letta: 1511 volte

Illegittima l’iscrizione ipotecaria della casa: Equitalia condannata a pagare le spese processuali.

News: Illegittima l’iscrizione ipotecaria della casa: Equitalia condannata a pagare le spese processuali, uno a zero per il contribuente e per il suo avvocato Mirko Petrachi.
La sentenza è della Commissione Tributaria Regionale e pone fine ad una questione riguardante la sottoscrizione di un’ipoteca, evidentemente illegittima, da parte di Equitalia, portata avanti da un contribuente gallipolino per il tramite del suo legale Mirko Petrachi. La Commissione Tributaria Regionale di Bari, sezione staccata di Lecce, con sentenza dei giorni scorsi, ha infatti rigettato l’appello presentato da Equitalia Sud s.p.a. avverso la sentenza della C.T.P. di Lecce che, aveva accolto le ragioni, anche in primo grado, di un contribuente del Comune di Gallipoli, accogliendo così la tesi del difensore, Avvocato Mirko Petrachi. L’illegittimità dell’ipoteca, accesa da Equitalia infatti riguarderebbe il fatto che il debito del contribuente, essendo di 6000 euro, ( il debito iniziale era di 3000 euro) e non superando così le 8000 euro, secondo la normativa, non può comportare l’accensione di un’ipoteca.
“V’è, uno speciale limite all’ammissibilità dell’ipoteca – spiega l’Avvocato Mirko Petrachi - che scaturisce proprio dal divieto imposto dall’art. 76 D.P.R. 602/73 di procedere all’esecuzione immobiliare quando l’ammontare complessivo del credito (al comma 1) o il valore del bene da espropriare (al comma 2) non superino euro 8.000,00. Ed essendo in ogni caso l’ipoteca strumentale all’esecuzione forzata immobiliare, quando questa è preclusa, non può che essere inibita anche la costituzione del diritto reale di garanzia”.
L’Avvocato Petrachi dunque specifica che Equitalia con l’illegittimità dell’ iscrizione ipotecaria avrebbe violato l’art. 76 D.P.R. 602/73 “avendo l’agente della riscossione – continua - iscritto ipoteca per un valore inferiore ad euro 8.000,00. Avverso la sentenza di accoglimento, emessa dai giudici di prime cure, Equitalia proponeva appello innanzi alla C.T.R. Puglia, appello che è stato rigettato poiché – motivano i giudici di secondo grado – costituisce diffusa opinione che “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’ipoteca prevista non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli ottomila euro”.
Ora il balzello passa ad Equitalia: dovrà pagare le spese processuali.



 Invia la news 
Tua e-mail:
E-mail amico :
Registrazione Domini
WWW. 
.it .com .net .eu .mobi .tv

POWERED BY ORMAG.IT